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Capitolo XXII. Dei giuramenti e voti leciti

Capitolo XXII. Dei giuramenti e voti leciti

Capitolo XXII. Dei giuramenti e voti leciti | Revisioni della CFW - Standards di Westminster

III. Chiunque fa un giuramento, deve considerare debitamente l'importanza di un atto tanto solenne, e perciò non dovrà affermare se non ciò di cui è pienamente persuaso essere la verità. Né alcuna persona deve obbligarsi mediante giuramento a cosa alcuna, se non a ciò che è buono e giusto, e a ciò che essa crede tale, e a ciò che è capace e determinata a compiere. Inoltre, è peccato rifiutare un giuramento riguardante qualcosa di buono e giusto quando è richiesto da un'autorità legittima.

Il nuovo accento posto sulla libertà di coscienza individuale spiega l'omissione della frase in grassetto.
Ancora una volta la chiave sta nel Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti e nelle sue garanzie che nessuno può essere obbligato a professare credenze né a fare dichiarazioni contrarie alla propria fede o coscienza.
Quel paragrafo potrebbe essere inteso come una contraddizione a questi princìpi.