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Capitolo XXIII. Del magistrato civile

Capitolo XXIII. Del magistrato civile

Capitolo XXIII. Del magistrato civile | Revisioni della CFW - Standards di Westminster

III. Il magistrato civile non può arrogarsi l'amministrazione della Parola e dei sacramenti, né il potere delle chiavi del regno dei cieli; ha tuttavia l'autorità, ed è suo dovere, provvedere affinché nella chiesa siano conservate l'unità e la pace, che la verità di Dio sia mantenuta pura e integra, che tutte le bestemmie ed eresie siano soppresse, tutte le corruzioni e gli abusi nel culto e nella disciplina siano impediti o riformati, e tutte le ordinanze di Dio siano debitamente stabilite, amministrate e osservate. Per il migliore conseguimento di questi fini, egli ha il potere di convocare sinodi, di essere presente ad essi, e di provvedere che quanto vi si tratti sia secondo la mente di Dio.

Revisione del 1788:
III. I magistrati civili non possono arrogarsi l'amministrazione della Parola e dei sacramenti, né il potere delle chiavi del regno dei cieli; né interferire minimamente in materia di fede. Tuttavia, come padri nutritizi, è dovere dei magistrati civili proteggere la chiesa del nostro comune Signore, senza dare la preferenza ad alcuna denominazione di cristiani sopra le altre, in modo tale che tutte le persone ecclesiastiche, quali che siano, godano della piena, libera e incontestata libertà di adempiere ogni parte delle loro sacre funzioni, senza violenza né pericolo. E, poiché Gesù Cristo ha stabilito nella sua chiesa un governo e una disciplina regolari, nessuna legge di alcuno Stato deve interferire con il loro debito esercizio, né ostacolarlo o impedirlo, tra i membri volontari di qualsiasi denominazione di cristiani, secondo la loro propria professione e credenza. È dovere dei magistrati civili proteggere la persona e il buon nome di tutto il loro popolo, in modo così efficace che a nessuno sia permesso, sotto pretesto di religione o di incredulità, di recare alcuna indegnità, violenza, abuso o danno ad alcun'altra persona; e provvedere affinché tutte le assemblee religiose ed ecclesiastiche si tengano senza molestia né disturbo.

Che cosa cambiò e quando. È il cambiamento maggiore di tutti: nel 1788 il paragrafo fu riscritto quasi per intero. Si conservò soltanto la prima frase, quella che proibisce al magistrato di predicare, di amministrare i sacramenti o di esercitare la disciplina.
Lo stesso Sinodo portò il cambiamento nel Catechismo Maggiore: nell'elenco dei peccati proibiti dal secondo comandamento (risposta 109) soppresse le parole «il tollerare una falsa religione».

Perché. Per le stesse ragioni che nel capitolo XX: la riserva del 1729, l'esperienza dell'intromissione del potere civile, la situazione della nuova repubblica e, soprattutto, il cambiamento di mente che là si descrive. Lo si suole presentare come una difesa contro l'abuso di autorità dello Stato negli affari della Chiesa. Ma non è un semplice ritocco: sono due idee diverse di ciò che il magistrato deve fare. Nel testo del 1647 egli ha il dovere di tutelare la religione vera e di reprimere quella falsa; in quello del 1788 non può preferire alcuna denominazione, e il suo dovere è proteggere ugualmente tutte, e tutte le persone.

Su che cosa si fondava il testo del 1647. L'Assemblea cita Isaia 49:23, Salmi 122:9, Esdra 7:23, Esdra 7:25-28 e 2 Cronache 19:8-11. La revisione conserva l'immagine dei «padri nutritizi» di Isaia 49:23, ma le dà un contenuto diverso.

Che cosa mostra questo cambiamento. Qui l'ingresso è visibile nel vocabolario stesso. Tre espressioni del testo del 1788 non hanno equivalente in quello del 1647: la Chiesa appare ripartita in «denominazioni di cristiani», tutte uguali dinanzi allo Stato; i suoi membri sono «membri volontari», come quelli di un'associazione; e il magistrato deve impedire il danno che si faccia «sotto pretesto di religione o di incredulità», così che entrambe restano sullo stesso piano. È il linguaggio del liberalismo politico del suo secolo, posto dentro una confessione di fede.
Coloro che difendono la revisione rispondono che i testi dell'Assemblea parlano dei re di Giuda o di un re di Persia e non fissano una norma per ogni governante, e che dare al magistrato autorità sulla dottrina significa consegnargli la Chiesa. L'Assemblea non ignorava questo pericolo: lo stesso paragrafo comincia negandogli la Parola, i sacramenti e le chiavi. Ciò che essa sosteneva è quello che storicamente è stato chiamato il principio di stabilimento. Non è una teocrazia né confonde le due giurisdizioni: la Chiesa e lo Stato sono distinti, e nessuno dei due deve invadere l'ufficio dell'altro. Ma il governante, in quanto governante, deve riconoscere e servire Cristo, e tutelare la sua Chiesa.
Due precisazioni, per non attribuire alla revisione ciò che essa non dice. Il testo del 1788 non è laicista: continua a parlare della «chiesa del nostro comune Signore» e obbliga il magistrato a proteggere la persona di tutto il suo popolo. Chi oggi vede come una violazione della separazione tra Chiesa e Stato l'opporsi all'aborto o all'eutanasia è andato molto più lontano dei revisori del 1788; ma ha continuato a camminare sulla via che essi aprirono. E nemmeno il testo del 1647 chiede di applicare senz'altro la legge civile dell'Antico Testamento: la Confessione insegna che quelle leggi giudiziali finirono insieme allo Stato d'Israele e obbligano soltanto in ciò che la loro equità generale possa richiedere (capitolo XIX, paragrafo IV).