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Della solennizzazione del matrimonio

Della solennizzazione del matrimonio

Direttorio per il culto pubblico dell'Assemblea di Westminster (1645): guida completa al culto pubblico riformato

SEBBENE il matrimonio non sia un sacramento, né sia peculiare della Chiesa di Dio, ma sia comune all'umanità e di interesse pubblico in ogni comunità; tuttavia, poiché coloro che si sposano lo fanno nel Signore, e hanno particolare bisogno di istruzione, guida ed esortazione, dalla Parola di Dio, nell'entrare in quella nuova condizione, e della benedizione di Dio su di loro, riteniamo conveniente che il matrimonio sia solennizzato da un legittimo ministro della Parola, affinché possa consigliarli e pregare per una benedizione su di loro.

Il matrimonio deve essere fra un solo uomo e una sola donna; e questi non devono trovarsi entro i gradi di consanguineità o affinità proibiti dalla Parola di Dio; e le parti contraenti devono avere età discreta, idonee a fare la propria scelta, o, per buone ragioni, a dare il proprio mutuo consenso.

Prima di solennizzare il matrimonio fra qualsiasi persona, il ministro pubblicherà l'intenzione del matrimonio tre giorni di riposo prima, nella congregazione, nel luogo o nei luoghi della loro residenza più abituale e costante, rispettivamente. E di questa pubblicazione il ministro che dovrà unirli in matrimonio dovrà avere sufficiente testimonianza, prima di procedere a solennizzare il matrimonio.

Prima della pubblicazione della loro intenzione (se le parti contraenti sono minorenni), il consenso dei genitori, o di altre persone sotto il cui potere si trovino (nel caso in cui i genitori siano deceduti), deve essere reso noto agli ufficiali della chiesa di quella congregazione, affinché ne rimanga costanza.

La stessa cosa deve osservarsi nei procedimenti di tutti gli altri, anche se maggiorenni, i cui genitori siano viventi, per il loro primo matrimonio.

E, nei matrimoni successivi di una qualsiasi di tali parti, si esorteranno a non contrarre matrimonio senza prima informarne i propri genitori (se ciò può farsi con convenienza), procurando di ottenerne il consenso.

I genitori non devono obbligare i propri figli a sposarsi senza il loro libero consenso, né negare il proprio consenso senza giusta causa.

Una volta pubblicata l'intenzione o il contratto matrimoniale, il matrimonio non deve essere rinviato a lungo. Perciò il ministro, dopo essere stato debitamente avvertito, e senza che nulla vi si opponga, deve solennizzarlo pubblicamente nel luogo designato dall'autorità per il culto pubblico, davanti a un numero adeguato di testimoni credibili, a un'ora conveniente del giorno, in qualsiasi periodo dell'anno, eccetto in un giorno di umiliazione pubblica. E consigliamo che non avvenga nel giorno del Signore.

E poiché tutte le relazioni sono santificate dalla Parola e dalla preghiera, il ministro deve pregare affinché siano benedette, a tal fine:

"Riconoscendo i nostri peccati, per i quali ci siamo resi minori della minima delle misericordie di Dio, e lo abbiamo provocato ad amareggiare tutte le nostre consolazioni; supplicare vivamente, nel nome di Cristo, il Signore (la cui presenza e il cui favore sono la felicità di ogni condizione, e addolciscono ogni relazione) affinché sia la loro porzione, e li possieda e accolga in Cristo, coloro che ora si uniranno nell'onorevole stato del matrimonio, il patto del loro Dio: e che, come li ha riuniti per sua provvidenza, li santifichi per il suo Spirito, dando loro un nuovo stato d'animo adeguato alla nuova condizione; arricchendoli di tutte le grazie affinché possano adempiere i doveri, godere delle consolazioni, sopportare le preoccupazioni e resistere alle tentazioni che accompagnano quella condizione, come conviene ai cristiani."

Terminata la preghiera, è conveniente che il ministro dichiari loro brevemente, a partire dalla Scrittura,

"L'istituzione, l'uso e i fini del matrimonio, con i doveri coniugali che, con ogni fedeltà, devono adempiere l'uno verso l'altro; esortandoli a studiare la santa Parola di Dio, affinché imparino a vivere per fede, e a contentarsi in mezzo a tutte le preoccupazioni e difficoltà matrimoniali, santificando il nome di Dio, in un uso grato, sobrio e santo di tutte le consolazioni coniugali; pregando molto l'uno con l'altro e l'uno per l'altro; vigilando e stimolandosi a vicenda all'amore e alle buone opere; e vivendo insieme come coeredi della grazia della vita."

Dopo la solenne dichiarazione delle parti contraenti, dinanzi al grande Dio, che scruta tutti i cuori, e a cui dovranno rendere stretto conto nell'ultimo giorno, che se qualcuno di loro conosce qualche causa, per precontratto o altrimenti, per cui non possano procedere legalmente al matrimonio, la riveli ora; il ministro (se non si riconosce alcun impedimento) farà sì che per primo l'uomo prenda la donna per la mano destra, dicendo queste parole:

Io, [ ... ], prendo te, [ ... ], come mia moglie, e prometto e mi impegno, alla presenza di Dio e davanti a questa congregazione, ad esserti sposo amorevole e fedele, finché Dio non ci separi con la morte.

Quindi la donna prenderà l'uomo per la mano destra, e dirà queste parole

Io, [ ... ], prendo te, [ ... ], come mio marito, e prometto e mi impegno, alla presenza di Dio e davanti a questa congregazione, ad esserti sposa amorevole, fedele e ubbidiente, finché Dio non ci separi con la morte.

Allora, senza alcun'altra cerimonia, il ministro, alla presenza della congregazione, li dichiarerà marito e moglie, secondo l'ordinanza di Dio; e così concluderà l'atto con una preghiera a tal fine:

"Che il Signore si compiaccia di accompagnare la propria ordinanza con la sua benedizione, supplicandolo di arricchire le persone ora sposate, come con altri pegni del suo amore, così particolarmente con le consolazioni e i frutti del matrimonio, a lode della sua abbondante misericordia, in e per Cristo Gesù".

Si deve tenere accuratamente un registro, in cui siano annotati immediatamente i nomi delle parti contraenti, con la data del loro matrimonio, in un libro previsto a tale scopo, affinché possa essere consultato da tutti gli interessati.