Il Direttorio per l'Ordinazione dei Ministri
Il Direttorio per l'Ordinazione dei Ministri
Forma del governo presbiteriano della Chiesa dell'Assemblea di Westminster (1645): struttura ecclesiastica in presbiteri e sinodi, e governo degli anziani
Essendo manifesto, dalla Parola di Dio, che nessuno può prendersi da sé l'ufficio di ministro dell'Evangelo senza essere stato legittimamente chiamato ed ordinato, e che l'opera dell'ordinazione deve essere eseguita con ogni debita cura, sapienza, serietà e solennità, umilmente noi offriamo le seguenti istruzioni, come requisiti che dovranno essere osservati.
1. Colui che deve essere ordinato, essendo stato o nominato dal popolo o altrimenti raccomandato dal presbiterio per un qualsiasi luogo, deve rivolgersi al presbiterio e portare con sé una testimonianza di avere personalmente accolto il Patto dei Tre Regni; della sua diligenza e competenza nei suoi studi; quale grado egli abbia ricevuto all'università, e quale sia stato il tempo ivi della sua frequenza; il tutto con il certificato della sua età, che dev'essere non meno di ventiquattro anni; ma soprattutto della sua vita e comportamento.
2. Dopo che il presbiterio ha considerato tutto questo, essi dovranno procedere ad accertare la sua esperienza della grazia, e se la sua vita manifesti quella santità di vita che conviene ad un ministro dell'Evangelo; e ad esaminarlo al riguardo della sufficienza della sua istruzione, come pure a verificare le evidenze della sua vocazione al santo ministero e, in particolare, la sua giusta e diretta chiamata a quel posto.
3. Dopo essere stato approvato in tutto questo, egli dovrà essere inviato alla chiesa che deve servire, là predicarvi per tre diverse volte e là conversare con il popolo, affinché possano essere verificati i suoi doni per la loro edificazione, e possa avere tempo ed occasione per investigare e meglio conoscere la sua vita e comportamento.
4. Nell'ultimo di questi tre giorni dedicati alla verifica dei suoi doni di predicazione, il presbiterio invierà alla comunità una dichiarazione scritta pubblica, da leggersi di fronte al popolo e dopodiché affissa alla porta della chiesa, per significare che in quel giorno un numero competente di membri della comunità, auto-nominatisi, compariranno di fronte al presbiterio per dare il loro consenso ed approvazione a tale uomo come loro ministro; oppure, per presentare, con discrezione cristiana ed umiltà, le obiezioni che si fanno all'effettiva idoneità di tale persona. Se, dopo il giorno prefissato, non saranno state sollevate obiezioni giuste contro di lui, ed il popolo ne dà il consenso, allora il presbiterio procederà all'ordinazione.
5. Nel giorno fissato per l'ordinazione, che dovrà essere eseguita nella chiesa in cui l'ordinando dovrà servire, la comunità osserverà un digiuno solenne, affinché in maniera vieppiù seria si uniscano in preghiera per la benedizione delle ordinanze di Cristo e l'impegno del Suo servitore per il loro bene. Il presbiterio giungerà nel luogo prefissato, o almeno tre o quattro ministri della Parola vi saranno inviati dal presbiterio. Uno fra loro, designato dal presbiterio, predicherà al popolo al riguardo dell'ufficio e del dovere dei ministri di Cristo, e su come il popolo debba riceverli affinché essi svolgano la loro opera nel migliore dei modi.
6. Dopo il sermone, il ministro che ha predicato, di fronte alla comunità, rivolgerà all'ordinando domande in merito alla sua fede in Cristo Gesù, e le sue persuasioni al riguardo della verità della religione riformata, secondo le Scritture; le sue sincere intenzioni e finalità nel desiderare di accedere a questa vocazione; la sua diligenza nella preghiera, lettura, meditazione, predicazione, amministrazione dei sacramenti, disciplina e svolgimento di tutti i doveri che competono a questa carica; il suo zelo e fedeltà nel conservare la verità dell'Evangelo e l'unità della chiesa contro ogni errore e scisma; la cura affinché lui stesso e la sua famiglia siano irreprensibili ed esempio per il gregge; la sua disponibilità e longanimità, in umiltà di spirito, a sottomettersi alle ammonizioni dei suoi fratelli ed alla disciplina della chiesa; come pure la sua risoluzione a perseverare nell'adempimento dei suoi doveri contro ogni situazione difficile e persecuzione.
7. Dopo che egli avrà così dichiarato sé stesso, professato la sua disponibilità, e promesso di adoperarsi diligentemente al suo ministero con l'aiuto di Dio, il ministro, allo stesso modo, si rivolgerà al popolo chiedendo loro quale sia la loro disponibilità a ricevere e riconoscerlo come ministro di Cristo; ad ubbidirgli ed a sottomettersi a lui, in quanto egli li dovrà governare nel Signore; come pure a mantenerlo, incoraggiarlo ed assisterlo in ogni espressione del suo ministero.
8. Avendo il popolo così reciprocato le promesse, il presbiterio, o i ministri inviati da esso per l'ordinazione, solennemente lo consacreranno all'ufficio ed all'opera del ministero, imponendogli le mani, cosa che dovrà essere accompagnata da una breve preghiera o benedizione, a questo tenore: "Riconoscendo con gratitudine la grande misericordia di Dio nell'inviare Gesù Cristo per la redenzione del Suo popolo, e per la Sua ascensione alla destra di Dio Padre, dal quale ha effuso il Suo Spirito, accordando doni agli uomini, apostoli, evangelisti, profeti, pastori e dottori; per raccogliere ed edificare la Sua chiesa; e per aver reso atto ed incline quest'uomo per questa grande opera [a questo punto essi imporranno le mani sul suo capo], invocando Dio di dotarlo del Suo Santo Spirito, per dargli (noi che nel Suo nome lo consacriamo a questo sacro servizio) di adempiere l'opera del ministero in ogni cosa, affinché egli possa salvare sia sé stesso che il popolo che gli è affidato".
9. Terminata questa o simile forma di preghiera e benedizione, il ministro che ha pronunciato il sermone esorterà brevemente chi è stato così ordinato a considerare la grandezza del suo ufficio e della sua opera, il pericolo della negligenza sia per sé stesso che per il suo popolo, e la benedizione che accompagnerà la sua fedeltà in questa vita ed in quella a venire; ed esorterà parimenti il popolo a comportarsi verso di lui, come loro ministro, secondo la solenne promessa prima fatta. E così, con la preghiera che affida sia lui che il suo gregge alla grazia di Dio, dopo il canto di un Salmo, l'assemblea sarà congedata con una benedizione.
10. Se viene designato un ministro per una comunità, ed egli sia già stato ordinato in precedenza come presbitero secondo la forma di ordinazione che è esistita nella Chiesa d'Inghilterra, la quale riteniamo valida quanto alla sostanza, e che non può essere rifiutata da coloro che l'hanno ricevuta; allora, avendo un procedimento cauto in materia di esame, sia egli ammesso senza alcuna nuova ordinazione.
11. E nel caso in cui una persona già ordinata come ministro in Scozia, o in qualsiasi altra chiesa riformata, sia designata per un'altra comunità in Inghilterra, dovrà portare da quella chiesa al presbiterio di qui, entro la cui giurisdizione si trova quella comunità, una sufficiente testimonianza della sua ordinazione, della sua vita e comportamento mentre si trovava fra di loro, e delle cause del suo trasferimento; e sottomettersi ad una verifica della sua idoneità e sufficienza, seguendo per il resto lo stesso corso stabilito nella regola immediatamente precedente, quanto all'esame ed all'ammissione.
12. E' necessario che i presbiteri conservino diligentemente, nei diversi presbiteri, un registro dei nomi delle persone ordinate, con le testimonianze relative, il luogo ed il tempo dell'ordinazione, il nome dei presbiteri che hanno imposto loro le mani e la carica a cui sono stati designati.
13. Che nessun presbitero, né alcuno che ad essi appartenga, riceva mai denaro o dono dalla persona da ordinare, o da chiunque altro in suo nome, ai fini dell'ordinazione o di qualunque cosa la riguardi, sotto qualsiasi pretesto.