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Prassi straordinarie

Prassi straordinarie

Forma del governo presbiteriano della Chiesa dell'Assemblea di Westminster (1645), con audio e PDF gratuito: struttura ecclesiastica in presbiteri e sinodi, e governo degli anziani

Fin qui le regole ordinarie ed il corso dell'Ordinazione nella sua forma ordinaria; segue ora quanto concerne la forma straordinaria, necessaria da praticarsi al presente.

1. Nelle presenti necessità, quando non possiamo avere alcun presbiterio costituito con tutto il suo potere ed opera, e molti ministri devono essere ordinati per il servizio degli eserciti e della marina, e per molte comunità dove non vi è alcun ministro; e dove, a causa dei disordini pubblici, il popolo non può da sé stesso cercare e trovare chi possa essere per loro un ministro fedele, né farsi mandare con sicurezza qualcuno per una prova così solenne come menzionato prima nelle regole ordinarie; specialmente quando non vi può essere nelle vicinanze alcun presbiterio al quale rivolgersi, o che possa venire o mandare loro un uomo adatto ad essere ordinato per quella comunità e per quel popolo; eppure è necessario che dei ministri siano loro ordinati da alcuni, i quali, essendo essi stessi separati per l'opera del ministero, hanno il potere di unirsi alla separazione di altri che si trovino idonei e degni: in questi casi, finché con la benedizione di Dio le difficoltà sopra menzionate siano in qualche misura rimosse, si permetta che alcuni ministri pii, nella città di Londra o nei suoi dintorni, siano designati dall'autorità pubblica, i quali, associati fra loro, possano ordinare ministri per la città e i suoi dintorni, attenendosi il più possibile alle regole ordinarie sopra menzionate; e che tale associazione non abbia altra intenzione o scopo se non solo l'opera dell'ordinazione.

2. Che la stessa autorità disponga la stessa associazione nelle grandi città e nelle parrocchie vicine delle diverse contee, che al presente sono tranquille e senza disordini, per fare lo stesso nelle parti adiacenti.

3. Che coloro che sono scelti o designati per il servizio degli eserciti o della marina siano ordinati, come si è detto, dai ministri associati di Londra, o da alcuni altri del paese.

4. Che facciano lo stesso quando venga loro debitamente e legalmente raccomandato un uomo per il ministero di qualsiasi comunità, che non possa godere della libertà di avere una prova delle sue parti ed abilità, e che desideri l'aiuto dei ministri associati, per provvedersi meglio della persona che essi giudicheranno idonea al servizio di quella chiesa e di quel popolo.