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Del matrimonio e del divorzio

Del matrimonio e del divorzio

Del matrimonio e del divorzio - Capitolo della Confessione di fede di Westminster
  1. Il matrimonio deve essere fra un uomo e una donna; non è lecito a un uomo avere più di una moglie, né a una donna più di un marito, contemporaneamente.476

    • 476. Genesi 2:24.
    • Matteo 19:5,6.
    • Proverbi 2:17.
  2. Il matrimonio fu istituito per il mutuo aiuto tra marito e moglie,477 per l'accrescimento del genere umano mediante legittima generazione, e della chiesa con una discendenza santa,478 e per prevenire l'impurità.479

    • 477. Genesi 2:18.
    • 478. Malachia 2:15.
    • 479. 1 Corinzi 7:2,9.
  3. È lecito a ogni sorta di persone, capaci di dare il proprio consenso con discernimento, sposarsi;480 tuttavia è dovere dei cristiani sposarsi solo nel Signore;481 e perciò coloro che professano la vera religione riformata non devono sposarsi con increduli, papisti o altri idolatri; né i pii devono unirsi con quelli che sono notoriamente malvagi nella loro vita, o che sostengono eresie detestabili.482

    • 480. Ebrei 13:4.
    • 1 Timoteo 4:3.
    • 1 Corinzi 7:36-38.
    • Genesi 24:57,58.
    • 481. 1 Corinzi 7:39.
    • 482. Genesi 34:14.
    • Esodo 34:16.
    • Deuteronomio 7:3,4.
  4. Il matrimonio non deve essere contratto entro i gradi di consanguineità o affinità proibiti dalla Parola;483 né tali matrimoni incestuosi possono mai essere resi legittimi da alcuna legge umana, o dal consenso delle parti, cosicché tali persone possano vivere insieme come marito e moglie.484 [L'uomo non può sposare alcuna delle sue proprie consanguinee più prossime di sangue, né alcuna parente di sua moglie più prossima in sangue a lei che a se stesso; né la donna può sposare alcuno dei suoi propri consanguinei più prossimi di sangue, né alcun parente di suo marito più prossimo in sangue a lui che a lei stessa.]487

    • 483. Levitico 18:1-30.
    • 1 Corinzi 5:1.
    • Amos 2:7.
    • 484. Marco 6:18.
    • Levitico 18:24-28.
    • 487. Levitico 20:19,21.
  5. L'adulterio o la fornicazione commessi dopo il fidanzamento, se scoperti prima del matrimonio, danno giusta occasione alla parte innocente di scioglierlo.488 Nel caso di adulterio dopo il matrimonio, è lecito alla parte innocente promuovere il divorzio,489 e, dopo il divorzio, sposare un'altra persona, come se la parte colpevole fosse morta.490

    • 488. Matteo 1:18-20.
    • 489. Matteo 5:31,32.
    • 490. Matteo 19:9.
    • Romani 7:2,3.
  6. Sebbene la corruzione dell'uomo sia tale da indurlo a cercare argomenti per separare indebitamente coloro che Dio ha congiunto nel matrimonio, tuttavia nulla, se non l'adulterio, o la diserzione ostinata, che non possa essere sanata dalla chiesa o dal magistrato civile, è causa sufficiente per sciogliere il vincolo matrimoniale;491 nel qual caso deve osservarsi una procedura pubblica e ordinata, e le persone interessate non devono essere lasciate alla propria volontà e discrezione nel proprio caso.492

    • 491. Matteo 19:8,9.
    • 1 Corinzi 7:15.
    • Matteo 19:6.
    • 492. Deuteronomio 24:1-4.