II - Le leggi del Parlamento
II - Le leggi del Parlamento
Il Patto Nazionale di Scozia (National Covenant, 1638), testo completo con PDF gratuito: la Confessione di fede del 1581, le leggi del Parlamento e il patto del 1638
PARIMENTI, molte leggi del Parlamento non solo abrogano, annullano e rescindono in generale tutte le leggi, statuti, atti, costituzioni, canoni civili o municipali, con tutte le altre ordinanze e pene della pratica, quali che siano, fatte in pregiudizio della vera religione e dei suoi professanti; o della vera chiesa, della sua disciplina, giurisdizione e libertà; o in favore dell'idolatria e della superstizione, o della chiesa papista: come la Legge 3, Legge 31, Parl. 1; Legge 23, Parl. 11; Legge 114, Parl. 12 del re Giacomo VI, affinché il papismo e la superstizione siano interamente soppressi, secondo l'intenzione delle leggi del Parlamento, ripetute nella quinta Legge, Parl. 20, del re Giacomo VI. E a tal fine ordinano che tutti i papisti e sacerdoti siano puniti con molteplici pene civili ed ecclesiastiche, come avversari della vera religione di Dio, predicata e stabilita per legge dentro questo regno, Legge 24, Parl. 11, del re Giacomo VI; come nemici comuni di ogni governo cristiano, Legge 18, Parl. 16, del re Giacomo VI; come ribelli e oppositori all'autorità del nostro Sovrano Signore, Legge 47, Parl. 3, del re Giacomo VI; e come idolatri, Legge 104, Parl. 7, del re Giacomo VI. Ma anche in particolare, oltre e al di sopra della Confessione di Fede, aboliscono e condannano l'autorità e giurisdizione del Papa, bandendole da questa terra, e ordinano che i suoi sostenitori siano puniti, Legge 2, Parl. 1; Legge 51, Parl. 3; Legge 106, Parl. 7; Legge 114, Parl. 12, del re Giacomo VI: condannano la dottrina erronea del Papa, o qualsiasi altra dottrina erronea contraria a qualunque degli articoli della vera e cristiana religione, pubblicamente predicata e stabilita per legge in questo regno; e ordinano che i divulgatori e autori di libri o libelli, o di lettere o scritti di tale natura, siano puniti, Legge 46, Parl. 3; Legge 106, Parl. 7; Legge 24, Parl. 11, del re Giacomo VI: condannano ogni battesimo conforme alla chiesa del Papa, e l'idolatria della messa; e ordinano che tutti coloro che dicono messa, coloro che volontariamente la ascoltano e coloro che la occultano, i sostenitori e favoreggiatori dei sacerdoti, dei gesuiti e dei papisti intriganti, siano puniti senza alcuna eccezione né restrizione, Legge 5, Parl. 1; Legge 120, Parl. 12; Legge 164, Parl. 13; Legge 193, Parl. 14; Legge 1, Parl. 19; Legge 5, Parl. 20, del re Giacomo VI: condannano tutti i libri e scritti erronei che contengono dottrina erronea contro la religione al presente professata, o che contengono riti e cerimonie superstiziosi papisti, per i quali il popolo è grandemente ingannato; e ordinano che coloro che li introducono nel regno siano puniti, Legge 25, Parl. 11, del re Giacomo VI: condannano i monumenti e le fecce dell'idolatria passata, come l'andare alle croci, l'osservare i giorni festivi dei santi e altri simili riti superstiziosi e papisti, a disonore di Dio, a disprezzo della vera religione e a fomento di grande errore fra il popolo; e ordinano che coloro che li praticano siano puniti, alla seconda mancanza, come idolatri, Legge 104, Parl. 7, del re Giacomo VI.
Parimenti, molte leggi del Parlamento sono concepite per il mantenimento della vera e cristiana religione di Dio e della sua purezza, nella dottrina e nei sacramenti della vera chiesa di Dio, della sua libertà e franchigia nelle sue assemblee nazionali e sinodali, presbitèri e sessioni, e del suo governo, disciplina e giurisdizione; così come quella purezza di religione e libertà della chiesa fu usata, professata, esercitata, predicata e confessata, secondo la riforma della religione in questo regno: come, per esempio, la Legge 99, Parl. 7; Legge 25, Parl. 11; Legge 114, Parl. 12; Legge 160, Parl. 13 del re Giacomo VI, ratificate dalla Legge 4 del re Carlo. Di modo che la Legge 6, Parl. 1, e la Legge 68, Parl. 6 del re Giacomo VI, nell'anno di Dio 1579, dichiarano che i ministri del benedetto vangelo, che Dio nella sua misericordia aveva suscitato o suscitasse in avvenire, i quali concordassero con quelli che allora vivevano nella dottrina e nell'amministrazione dei sacramenti; e il popolo che professava Cristo così come allora era offerto nel vangelo, e che comunica ai santi sacramenti (così come erano al presente amministrati nelle chiese riformate di questo regno) secondo la Confessione di Fede, sono la vera e santa chiesa di Cristo Gesù dentro questo regno. E decreta e dichiara che tutti e ciascuno di coloro che o contraddicono la parola del vangelo ricevuta e approvata come la esprimono più particolarmente i punti della Confessione di Fede, professata in Parlamento nell'anno di Dio 1560, specificata anche nel primo Parlamento del re Giacomo VI e ratificata in questo presente Parlamento; o rifiutano l'amministrazione dei santi sacramenti così come allora si amministravano; non sono membri di detta chiesa dentro questo regno e della vera religione al presente professata, finché si mantengano così separati dalla società del corpo di Cristo. E la Legge seguente, la 69, Parl. 6 del re Giacomo VI, dichiara che non vi è altra forma di chiesa né altra forma di religione se non quella che al presente in quel tempo, per il favore di Dio, era stabilita dentro questo regno: «La quale perciò è sempre chiamata la vera religione di Dio, la vera religione di Cristo, la vera e cristiana religione, e una religione perfetta»; la quale, per molteplici leggi del Parlamento, tutti dentro questo regno sono obbligati a professare, a sottoscriverne gli articoli, la Confessione di Fede, e a ritrattare ogni dottrina ed errori contrari a qualunque di detti articoli, Legge 4 e 9, Parl. 1; Leggi 45, 46, 47, Parl. 3; Legge 71, Parl. 6; Legge 106, Parl. 7; Legge 24, Parl. 11; Legge 123, Parl. 12; Legge 194 e 197, Parl. 14 del re Giacomo VI. E a tutti i magistrati, sceriffi, ecc., da una parte, è ordinato di cercare, arrestare e punire tutti i contravventori: per esempio, Legge 5, Parl. 1; Legge 104, Parl. 7; Legge 25, Parl. 11, del re Giacomo VI; e ciò nonostante qualsivoglia licenze della Maestà del Re in contrario, le quali sono revocate e dichiarate di nessuna forza, in quanto tendano in qualunque modo al pregiudizio e all'impedimento dell'esecuzione delle leggi del Parlamento contro i papisti e gli avversari della vera religione, Legge 106, Parl. 7, del re Giacomo VI. D'altra parte, nella Legge 47, Parl. 3, del re Giacomo VI, si dichiara e ordina, visto che la causa della vera religione di Dio e l'autorità di Sua Altezza sono così congiunte che il danno dell'una è comune a entrambe, che nessuno sarà ritenuto suddito leale e fedele del nostro sovrano Signore né della sua autorità, ma sarà punibile come ribelle e oppositore alla medesima, chi non renda la sua confessione e non faccia la sua professione di detta vera religione: e che coloro che, dopo aver apostatato, rendano di nuovo la confessione della loro fede, prometteranno di continuare in essa in avvenire, di mantenere l'autorità del nostro sovrano Signore e, con tutto il loro potere, di fortificare, assistere e mantenere i veri predicatori e professanti della religione di Cristo contro qualsivoglia nemici e oppositori della medesima; e segnatamente contro tutti coloro, di qualunque nazione, stato o grado siano, che si siano uniti o obbligati, o abbiano assistito o assistano, per promuovere ed eseguire i crudeli decreti del concilio di Trento, contrari ai veri predicatori e professanti della parola di Dio; il che è ripetuto, parola per parola, negli articoli di pacificazione di Perth, del 23 febbraio 1572, approvati dal Parlamento l'ultimo di aprile 1573, ratificati nel Parlamento del 1587, e riportati nella Legge 123, Parl. 12 del re Giacomo VI; con questa aggiunta: «Che sono obbligati a resistere a tutti i tumulti traditori e alle ostilità sollevati contro la vera religione, la Maestà del Re e i veri professanti».
Parimenti, tutti i sudditi sono obbligati a mantenere la reale persona e autorità della Maestà del Re, l'autorità dei Parlamenti, senza la quale non possono stabilirsi leggi né tribunali legittimi, Legge 130 e 131, Parl. 8, del re Giacomo VI, e le libertà dei sudditi, che devono vivere ed essere governati unicamente dalle leggi del Re, le leggi comuni di questo regno e da esse soltanto, Legge 48, Parl. 3, del re Giacomo I; Legge 79, Parl. 6, del re Giacomo IV; ripetute nella Legge 131, Parl. 8, del re Giacomo VI; le quali, se fossero alterate e menomate, «come dichiara la commissione circa l'unione dei due regni di Scozia e Inghilterra, che è l'unica legge del Parl. 17 del re Giacomo VI», ne seguirebbe tale confusione che questo regno non potrebbe più essere una monarchia libera: perché, per le leggi fondamentali, antichi privilegi, uffici e libertà di questo regno, non solo si è mantenuta durante questi molti secoli l'autorità principesca della reale stirpe di Sua Maestà, ma si è anche preservata la sicurezza del popolo nelle sue terre, rendite, diritti, uffici, libertà e dignità. E perciò, per la preservazione di detta vera religione e delle leggi e libertà di questo regno, è statuito dalla Legge 8, Parl. 1, ripetuta nella Legge 99, Parl. 7, ratificata nella Legge 23, Parl. 11, e nella Legge 114, Parl. 12, del re Giacomo VI, e nella Legge 4, Parl. 1, del re Carlo I: «Che tutti i re e principi, alla loro incoronazione e ricevimento della loro autorità principesca, faranno la loro fedele promessa con il loro giuramento solenne, alla presenza dell'eterno Dio, che, per tutto il tempo della loro vita, serviranno quel medesimo eterno Dio, con tutto il loro potere, secondo quanto egli ha richiesto nella sua santissima parola, contenuta nell'Antico e nel Nuovo Testamento; e secondo quella medesima parola manterranno la vera religione di Cristo Gesù, la predicazione della sua santa parola, la debita e retta amministrazione dei sacramenti ora ricevuti e predicati dentro questo regno (secondo la Confessione di Fede che immediatamente precede), e aboliranno e si opporranno a ogni falsa religione ad essa contraria; e governeranno il popolo affidato alla loro cura secondo la volontà e il comandamento di Dio rivelati nella sua suddetta parola, e secondo le lodevoli leggi e costituzioni ricevute in questo regno, in nulla contrarie a detta volontà dell'eterno Dio; e procureranno, con tutto il loro potere, alla chiesa di Dio e a tutto il popolo cristiano, vera e perfetta pace in ogni tempo a venire: e che avranno cura di sradicare dal loro impero tutti gli eretici e nemici del vero culto di Dio che saranno convinti dalla vera chiesa di Dio dei suddetti crimini». Il che fu anche osservato da Sua Maestà alla sua incoronazione in Edimburgo nel 1633, come si può vedere nell'ordine dell'incoronazione. In ubbidienza al comandamento di Dio, conformemente alla pratica dei pii nei tempi passati, e secondo il lodevole esempio dei nostri degni e religiosi progenitori, e di molti che ancora vivono fra noi, il che fu anche autorizzato da una legge del consiglio che comandava di fare e sottoscrivere un'obbligazione generale ai sudditi di Sua Maestà di tutti i ranghi, per due cause: l'una era per difendere la vera religione così come allora era riformata ed è espressa nella Confessione di Fede sopra scritta, e in una precedente Confessione più ampia, stabilita da diverse leggi di legittime Assemblee Generali e di Parlamenti, alla quale quella si riferisce, esposta in Catechismi pubblici; e la quale è stata per molti anni, con benedizione dal cielo, predicata e professata in questa chiesa e regno come l'indubitata verità di Dio, fondata unicamente sulla sua parola scritta. L'altra causa era per mantenere la Maestà del Re, la sua persona e il suo stato; essendo il vero culto di Dio e l'autorità del Re così strettamente congiunti che avevano i medesimi amici e nemici comuni, e stavano e cadevano insieme. E infine, essendo convinti nelle nostre menti e confessando con le nostre bocche che le generazioni presenti e future in questa terra sono obbligate a custodire inviolabili il suddetto giuramento nazionale e sottoscrizione.