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IV - Degli ufficiali in particolare, e in primo luogo dei pastori o ministri

IV - Degli ufficiali in particolare, e in primo luogo dei pastori o ministri

Il Secondo Libro di Disciplina della Chiesa di Scozia (1578), testo completo: il primo trattato del governo presbiteriano, con PDF gratuito

I pastori, vescovi o ministri sono coloro che sono destinati a congregazioni particolari, che essi reggono con la Parola di Dio e sulle quali vegliano. Per questo talvolta sono chiamati pastori, perché pascono la loro congregazione; talvolta Episcopi, ossia vescovi, perché vegliano sul loro gregge; talvolta ministri, a motivo del loro servizio e ufficio; e talvolta anche presbiteri o seniori, per la gravità di costumi che devono avere nel prendersi cura del governo spirituale, il quale deve essere loro carissimo.

Coloro che sono chiamati al ministero, o che vi si offrono, non devono essere eletti senza che sia loro assegnato un gregge determinato.

Nessuno deve intromettersi o usurpare questo ufficio senza legittima chiamata.

Coloro che sono stati una volta chiamati da Dio e debitamente eletti dagli uomini, dopo aver accettato una volta il carico del ministero, non possono lasciare le loro funzioni.

I disertori devono essere ammoniti e, in caso di ostinazione, infine scomunicati.

Nessun pastore può lasciare il suo gregge senza licenza dell'assemblea provinciale o nazionale; e se lo fa, dopo ammonizioni non obbedite, le censure della Chiesa lo colpiscano.

Ai pastori appartiene l'insegnamento della Parola di Dio, a tempo e fuor di tempo, pubblicamente e privatamente, adoperandosi sempre per edificare e per sgravare la sua coscienza, come la Parola di Dio gli prescrive.

Ai soli pastori appartiene l'amministrazione dei sacramenti, allo stesso modo che l'amministrazione della Parola; poiché entrambi sono stabiliti da Dio come mezzi per istruirci, l'una per mezzo dell'orecchio, e gli altri per mezzo degli occhi e degli altri sensi, affinché per mezzo di entrambi la conoscenza sia trasmessa alla mente.

Appartiene per la stessa ragione al pastore pregare per il popolo, e specialmente per il gregge affidato al suo carico, e benedirlo nel nome del Signore, il quale non permetterà che le benedizioni dei suoi servitori fedeli siano rese vane.

Egli deve anche vegliare sui costumi del suo gregge, affinché possa meglio applicargli la dottrina, riprendendo le persone dissolute ed esortando i pii a perseverare nel timore del Signore.

Appartiene al ministro, dopo che il collegio degli anziani abbia legittimamente proceduto, pronunciare la sentenza di legare e di sciogliere su qualunque persona, secondo la potestà delle chiavi concessa alla Chiesa.

Gli spetta parimenti, dopo che il collegio degli anziani abbia legittimamente proceduto nella materia, celebrare il matrimonio fra coloro che vi devono essere congiunti, e pronunciare la benedizione del Signore su coloro che entrano in quel santo vincolo nel timore di Dio.

E in generale tutti gli annunzi pubblici che si devono fare nella Chiesa davanti alla congregazione riguardo agli affari ecclesiastici appartengono all'ufficio del ministro; poiché egli è come messaggero e araldo fra Dio e il popolo in tutti questi affari.