VII - Dei collegi degli anziani, delle assemblee e della disciplina
VII - Dei collegi degli anziani, delle assemblee e della disciplina
Il Secondo Libro di Disciplina della Chiesa di Scozia (1578), testo completo: il primo trattato del governo presbiteriano, con PDF gratuito
I collegi degli anziani e le assemblee sono comunemente costituiti di pastori, di dottori e di quelli che noi comunemente chiamiamo anziani, i quali non si affaticano nella Parola e nella dottrina; dei quali, e della potestà separata di ciascuno, si è già parlato.
Le assemblee sono di quattro specie. Poiché esse sono o di Chiese e congregazioni particolari, una o più, o di una provincia, o di un'intera nazione, o di tutte e diverse nazioni che professano un solo Gesù Cristo.
Tutte le assemblee ecclesiastiche hanno potestà di radunarsi legittimamente per trattare le cose che concernono la Chiesa e che appartengono al loro carico.
Hanno potestà di fissare a tal fine i tempi e i luoghi, e in una riunione di fissare il giorno, il tempo e il luogo per un'altra.
In tutte le assemblee si deve eleggere un moderatore, per comune consenso di tutti i fratelli radunati, il quale proponga le materie, raccolga i voti e faccia osservare il buon ordine nelle assemblee.
Si deve avere cura, principalmente da parte del moderatore, che nelle assemblee si trattino soltanto cose ecclesiastiche, e che non vi sia alcuna ingerenza in cosa alcuna che appartenga alla giurisdizione civile.
Ogni assemblea ha potestà di mandare dal proprio numero uno o più visitatori, per vedere come tutte le cose siano rette entro i confini della loro giurisdizione.
La visita di più Chiese non è un ufficio ecclesiastico ordinario nella persona di un solo uomo, né il nome di vescovo può essere attribuito soltanto al visitatore, né è necessario che essa rimanga sempre nella persona di un solo uomo; ma è parte del collegio degli anziani mandare persone idonee a visitare pro re nata.
Il fine ultimo delle assemblee è, in primo luogo, conservare la religione e la dottrina nella purezza, senza errore e corruzione. In secondo luogo, conservare il decoro e il buon ordine nella Chiesa.
Per causa di quest'ordine esse possono fare certe regole e costituzioni concernenti il buon comportamento di tutti i membri della Chiesa nella loro vocazione.
Hanno anche potestà di abrogare e abolire tutti gli statuti e le ordinanze concernenti le materie ecclesiastiche che si trovino nocivi e inutili, e che non si accordino con il tempo, o di cui il popolo abusi.
Hanno potestà di eseguire la disciplina e la punizione ecclesiastica su tutti i trasgressori e i superbi dispregiatori del buon ordine e dell'ordinamento della Chiesa; e così tutta la disciplina è nelle loro mani.
La prima specie e sorta di assemblee, sebbene siano entro congregazioni particolari, esercitano tuttavia la potestà, l'autorità e la giurisdizione della Chiesa con mutuo consenso, e perciò portano talvolta il nome di Chiesa.
Quando parliamo degli anziani delle congregazioni particolari, non intendiamo che ogni Chiesa parrocchiale particolare sia in grado, o abbia facoltà, di avere il proprio collegio particolare di anziani, specialmente nelle campagne; ma pensiamo che tre, quattro, più o meno Chiese particolari possano avere un solo collegio degli anziani comune a tutte, per giudicare le loro cause ecclesiastiche.
Tuttavia è conveniente che alcuni degli anziani siano scelti da ogni congregazione particolare, per concorrere con il resto dei loro fratelli nell'assemblea comune, e per raccogliere le denunce delle offese entro le proprie Chiese e portarle all'assemblea.
Questo lo ricaviamo dalla pratica della Chiesa primitiva, dove anziani o collegi di seniori erano costituiti nelle città e nei luoghi insigni.
La potestà dei loro collegi particolari di anziani è di usare diligente fatica entro i confini affidati al loro carico, affinché le Chiese siano mantenute in buon ordine; di indagare diligentemente sulle persone malvage e sregolate, e di adoperarsi per ricondurle sulla via, o con l'ammonizione o con la minaccia dei giudizi di Dio, o con la correzione.
Appartiene al collegio degli anziani badare che entro i suoi confini la Parola di Dio sia predicata puramente, i sacramenti amministrati rettamente, la disciplina mantenuta rettamente e i beni ecclesiastici distribuiti senza corruzione.
Spetta a questa specie di assemblea far osservare e mettere in esecuzione le ordinanze fatte dalle assemblee provinciali, nazionali e generali.
Fare costituzioni che concernano τὸ πρέπον nella Chiesa, per l'ordine decoroso di quelle Chiese particolari dove essi governano; purché non alterino alcuna regola fatta dalle assemblee generali o provinciali, e purché informino le assemblee provinciali delle regole che faranno, e aboliscano quelle che tendono a danno delle stesse.
Esso ha potestà di scomunicare gli ostinati.
La potestà di elezione di coloro che portano cariche ecclesiastiche appartiene a questa specie di assemblea entro i propri confini, quando sia ben eretta e costituita di molti pastori e anziani di sufficiente capacità.
Per la stessa ragione anche la loro deposizione appartiene a questa specie di assemblea: come di coloro che insegnano dottrina erronea e corrotta, che sono di vita scandalosa e dopo l'ammonizione non desistono, che sono dati allo scisma o alla ribellione contro la Chiesa, alla bestemmia manifesta, alla simonia, alla corruzione per doni, alla falsità, allo spergiuro, alla fornicazione, al furto, all'ubriachezza, alla rissa degna di punizione per legge, all'usura, alla danza, all'infamia, e di tutti gli altri che meritano la separazione dalla Chiesa.
Anche coloro che si trovano del tutto insufficienti a eseguire il loro carico devono essere deposti, e di ciò le altre Chiese dovrebbero essere avvertite, affinché non ricevano le persone deposte.
Tuttavia non devono essere deposti coloro che per l'età, la malattia o altri accidenti diventano inadatti a fare il loro ufficio; nel qual caso deve restare loro il loro onore, la loro Chiesa deve mantenerli, e si deve provvedere ad altri che facciano il loro ufficio.
Chiamiamo assemblee provinciali le adunanze legittime dei pastori, dei dottori e degli altri anziani di una provincia, raccolti per gli affari comuni delle Chiese di essa; le quali si possono anche chiamare la conferenza della Chiesa e dei fratelli.
Queste assemblee sono istituite affinché le materie gravi siano trattate con mutuo consenso e assistenza dei fratelli entro quella provincia, secondo che il bisogno richiede.
Questa assemblea ha potestà di trattare, ordinare e correggere tutte le cose commesse o fatte male nelle assemblee particolari.
Ha potestà di deporre gli ufficiali di quella provincia per cause buone e giuste che meritino la privazione.
E in generale queste assemblee hanno tutta la potestà dei collegi particolari di anziani dai quali sono raccolte.
L'assemblea nazionale, che per noi è generale, è un'adunanza legittima di tutte le Chiese del regno o della nazione dove è usata e raccolta, per gli affari comuni della Chiesa, e si può chiamare il collegio generale degli anziani di tutte le Chiese del regno. Nessuno è tenuto a recarsi a questa assemblea per votare, se non le persone ecclesiastiche, in quel numero che parrà bene alla stessa assemblea; senza escludere altre persone che vorranno recarsi alla detta assemblea per proporre, udire e ragionare.
Questa assemblea è istituita affinché tutte le cose commesse o fatte male nelle assemblee provinciali possano essere corrette e trattate, e le cose che servono in generale al bene di tutto il corpo della Chiesa entro il regno possano essere previste, trattate e promosse alla gloria di Dio.
Essa deve avere cura che si fondino Chiese nei luoghi dove non sono fondate.
Deve prescrivere la regola secondo la quale le altre due specie di assemblee devono procedere in tutte le cose.
Questa assemblea deve badare che la giurisdizione spirituale e quella civile non siano confuse a danno della Chiesa; che il patrimonio della Chiesa non sia consumato né se ne abusi; e in generale, riguardo a tutti gli affari gravi che concernono il bene e il buon ordine di tutte le Chiese del regno, essa deve interporvi la sua autorità.
Vi è inoltre, oltre a queste, un'altra specie più generale di assemblea, che è di tutte le nazioni e di tutti gli stati di persone entro la Chiesa, e rappresenta la Chiesa universale di Cristo; la quale si può chiamare propriamente l'Assemblea generale, o il Concilio generale della Chiesa di Dio.
Queste assemblee erano stabilite e convocate specialmente quando nella Chiesa sorgeva qualche grande scisma o controversia di dottrina, ed erano convocate per comando dei pii imperatori di quel tempo, per evitare gli scismi entro la Chiesa universale di Dio; e poiché esse non appartengono allo stato particolare di alcun regno, cessiamo di parlarne più oltre.