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XI - Degli abusi presenti che rimangono nella Chiesa e che desideriamo siano riformati

XI - Degli abusi presenti che rimangono nella Chiesa e che desideriamo siano riformati

Il Secondo Libro di Disciplina della Chiesa di Scozia (1578), testo completo: il primo trattato del governo presbiteriano, con PDF gratuito

Come è dovere del magistrato pio mantenere la presente libertà che Dio ha concesso mediante la predicazione della sua Parola e la vera amministrazione dei sacramenti entro questo regno, così è anche suo dovere provvedere che tutti gli abusi che ancora rimangono nella Chiesa siano rimossi e tolti del tutto.

Perciò, in primo luogo, l'ammissione di uomini a titoli papistici di benefici, quali quelli che non servono né hanno alcuna funzione nella Chiesa riformata di Cristo, come abati, commendatari, priori, priore e altri titoli di abbazie, i cui luoghi ora per la maggior parte, per giusto giudizio di Dio, sono demoliti e purgati dall'idolatria, è un chiaro abuso, e non è ricevere il regno di Cristo fra noi, ma piuttosto rifiutarlo.

Parimenti, coloro che anticamente si chiamavano i capitoli e i conventi delle abbazie, delle chiese cattedrali e di simili luoghi, ora non servono ad altro che a concedere enfiteusi e affitti, se qualcosa è rimasto delle terre e delle decime della Chiesa, a danno e pregiudizio di essa, come l'esperienza quotidiana insegna; e perciò devono essere del tutto abrogati e aboliti.

Della stessa natura sono i decani, gli arcidiaconi, i cantori, i sottocantori, i tesorieri, i cancellieri e altri che hanno simili titoli derivanti soltanto dal papa e dal diritto canonico, i quali non hanno luogo nella Chiesa riformata.

Anche le Chiese che sono unite insieme e congiunte per annessione ai loro benefici devono essere separate e divise, e date a ministri idonei, come la Parola di Dio richiede.

Né tali abusatori del patrimonio della Chiesa devono avere voto in Parlamento, né sedere in Consiglio sotto il nome della Chiesa e degli uomini di Chiesa, a danno e pregiudizio della libertà di essa e delle leggi del regno fatte in favore della Chiesa riformata.

Molto meno è lecito che alcuna persona fra questi uomini abbia cinque, sedici, venti o più Chiese, tutte richiedenti la cura delle anime, e ne goda il patrimonio, o per ammissione del principe o della Chiesa, in questa luce dell'Evangelo. Poiché non è che una beffa chiedere la riforma dove cose simili hanno luogo.

E in quanto dall'ordinamento stabilito a Leith nell'anno del Signore 1571 appare che tali persone possano essere ammesse, se trovate idonee: o quel preteso ordinamento è contro ogni buon ordine, oppure deve essere inteso non di coloro che sono idonei negli affari mondani o a servire a corte, ma di quelli che sono idonei a insegnare la Parola di Dio e che hanno la loro legittima ammissione dalla Chiesa.

Quanto ai vescovi, se il nome ἐπίσκοπος è preso propriamente, essi sono tutt'uno con i ministri, come si è dichiarato prima. Poiché non è un nome di superiorità e di signoria, ma di ufficio e di vigilanza.

Tuttavia, poiché nella corruzione della Chiesa di questo nome (come di altri) si è abusato, e ancora è probabile che se ne abusi, non possiamo approvare la foggia di questi vescovi nuovamente eletti, né dei capitoli che li eleggono a tali uffici, come essi vi sono eletti.

I veri vescovi devono dedicarsi a un gregge particolare, cosa che parecchi di loro rifiutano; né devono usurpare signoria sui loro fratelli e sull'eredità di Cristo, come fanno questi uomini.

I pastori, in quanto sono pastori, non hanno l'ufficio della visita di più Chiese congiunto al pastorato, a meno che esso non sia loro dato.

È una corruzione che i vescovi abbiano da visitare confini più ampi di quanto possano legittimamente.

Nessuno deve avere l'ufficio della visita, se non colui che vi è legittimamente eletto.

I collegi degli anziani, quando siano ben stabiliti, hanno potestà di mandare uno o più visitatori, con mandato di visitare i confini entro il loro collegio degli anziani, e parimenti, dopo aver chiesto loro conto, o di confermarli o di rimuoverli di tempo in tempo; ai quali collegi degli anziani essi saranno sempre soggetti.

La giurisdizione criminale nella persona di un pastore è una corruzione.

Non si accorda con la Parola di Dio che i vescovi siano pastori di pastori, pastori di molti greggi, e tuttavia senza un gregge determinato e senza insegnamento ordinario.

Non si accorda con le Scritture che essi siano esenti dalla correzione dei loro fratelli e dalla disciplina del collegio particolare degli anziani della Chiesa dove serviranno, né che usurpino l'ufficio della visita di altre Chiese, né alcun'altra funzione oltre quella degli altri ministri, se non in quanto sarà loro affidato dalla Chiesa.

Perciò desideriamo che i vescovi che ora vi sono o si accordino a quell'ordine che la Parola di Dio richiede in loro, secondo che la Chiesa generale prescriverà loro, senza oltrepassare i loro confini né negli affari ecclesiastici né in quelli civili, oppure siano deposti da ogni funzione nella Chiesa.

Non neghiamo intanto che i ministri possano e debbano assistere i loro principi, quando ne sono richiesti, in tutte le cose conformi alla Parola, sia in Consiglio, sia in Parlamento, sia altrimenti; purché sempre non trascurino i propri carichi, né per adulazione dei principi danneggino lo stato pubblico della Chiesa.

Ma in generale diciamo che nessuna persona, sotto qualunque titolo della Chiesa, e specialmente sotto i titoli abusati nel papismo, di prelati, conventi e capitoli, deve tentare alcun atto in nome della Chiesa, né in Consiglio, né in Parlamento, né fuori del Consiglio, se non ha mandato dalla Chiesa riformata entro questo regno.

E per atto del Parlamento è provveduto che la Chiesa e la giurisdizione papistiche non abbiano luogo entro il medesimo, e che nessun vescovo né altro prelato nei tempi a venire eserciti alcuna giurisdizione derivante dalla sua autorità.

E ancora, che nessun'altra giurisdizione ecclesiastica sia riconosciuta entro questo regno, se non quella che è e sarà nella Chiesa riformata e che da essa deriva.

Così riteniamo che il tenere capitoli alla maniera papistica, sia nelle chiese cattedrali, sia nelle abbazie, nei collegi o in altri luoghi conventuali, usurpando il nome e l'autorità della Chiesa per danneggiarne il patrimonio, o il compiere qualunque altro atto a pregiudizio di esso, dall'anno del Signore 1560 in poi, sia abuso e corruzione, contrario alla libertà della vera Chiesa e alle leggi del regno; e perciò tali atti devono essere annullati, revocati e nei tempi a venire del tutto proibiti.

Anche le dipendenze della giurisdizione papistica devono essere abolite, della qual sorta è la giurisdizione mista dei commissari, in quanto essi si ingeriscono nelle materie ecclesiastiche e non hanno a ciò alcun mandato dalla Chiesa, ma furono eletti al tempo della madre del nostro sovrano, quando le cose erano fuori d'ordine. È cosa assurda che parecchi di loro, non avendo alcuna funzione nella Chiesa, siano giudici dei ministri e li depongano dai loro posti. Perciò o si dovrebbe proibire loro di ingerirsi nelle materie ecclesiastiche, o si dovrebbe limitare loro in quali materie possano essere giudici, senza danneggiare la libertà della Chiesa.

Anche coloro che prima erano dello stato ecclesiastico nella Chiesa del papa, o che sono ammessi di nuovo ai titoli papistici, e ora sono tollerati dalle leggi del regno nel possedere i due terzi delle loro rendite ecclesiastiche, non devono avere alcuna libertà ulteriore se non quella di amministrare la porzione loro assegnata e concessa per la durata della loro vita; e non, sotto i titoli abusati che avevano, di disporre delle rendite della Chiesa e di concederle in affitto e in enfiteusi a loro piacimento, con grande danno della Chiesa e dei poveri lavoratori che dimorano sulle terre della Chiesa, contro ogni buona coscienza e ordine.