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I - Della Chiesa e del suo ordinamento in generale, e in che cosa esso differisca dall'ordinamento civile

I - Della Chiesa e del suo ordinamento in generale, e in che cosa esso differisca dall'ordinamento civile

Il Secondo Libro di Disciplina della Chiesa di Scozia (1578), testo completo: il primo trattato del governo presbiteriano, con PDF gratuito

La Chiesa di Dio talvolta è presa in senso largo, per tutti coloro che professano l'Evangelo di Gesù Cristo, e così essa è una compagnia e comunione non solo dei pii, ma anche di ipocriti che professano sempre esteriormente la vera religione.

Altre volte è presa per i soli pii ed eletti, e talvolta per coloro che esercitano una funzione spirituale nell'adunanza di quelli che professano la verità.

La Chiesa in quest'ultimo senso ha una certa potestà concessa da Dio, secondo la quale esercita una giurisdizione e un governo propri, esercitati a conforto di tutta la Chiesa.

Questa potestà ecclesiastica è un'autorità concessa da Dio Padre, per mezzo del Mediatore Gesù Cristo, alla sua Chiesa raccolta, e che ha il suo fondamento nella Parola di Dio, per essere messa in esecuzione da coloro ai quali il governo spirituale della Chiesa è affidato per legittima chiamata.

L'ordinamento della Chiesa, che scaturisce da questa potestà, è un ordine o forma di governo spirituale, che è esercitato dai membri a ciò designati dalla Parola di Dio; e perciò è dato immediatamente agli ufficiali, dai quali è esercitato per il bene di tutto il corpo.

Questa potestà si usa in modi diversi: poiché talvolta è esercitata separatamente, principalmente da coloro che insegnano, talvolta congiuntamente, per mutuo consenso di coloro che portano l'ufficio e il carico, secondo la forma del giudizio. La prima si chiama soltanto potestas ordinis, e l'altra potestas iurisdictionis.

Queste due specie di potestà hanno entrambe una medesima autorità, un medesimo fondamento, una medesima causa finale, ma sono diverse nel modo e nella forma di esecuzione, come è evidente dal parlare del nostro Maestro nel 16 e nel 18 di Matteo.

Questa potestà e questo ordinamento ecclesiastico sono diversi e distinti per loro propria natura da quella potestà e da quell'ordinamento che si chiama potestà civile e che appartiene al governo civile dello Stato; sebbene entrambi siano da Dio e tendano a un medesimo fine, se sono usati rettamente, cioè promuovere la gloria di Dio e avere sudditi pii e buoni.

Poiché questa potestà ecclesiastica scaturisce immediatamente da Dio e dal Mediatore Gesù Cristo; ed è spirituale, e non ha un capo temporale sulla terra, ma solo Cristo, l'unico Re e governatore spirituale della sua Chiesa.

È un titolo falsamente usurpato dall'Anticristo chiamarsi capo della Chiesa, e non dovrebbe essere attribuito né ad angelo né a uomo, di qualunque stato egli sia, salvo che a Cristo, l'unico capo e Monarca nella Chiesa.

Perciò questa potestà e questo ordinamento della Chiesa devono poggiare immediatamente sulla Parola, come loro unico fondamento, e devono essere attinti dalle pure fonti delle Scritture, udendo la Chiesa la voce di Cristo, l'unico Re spirituale, ed essendo retta dalle sue leggi.

È proprio dei re, dei principi e dei magistrati essere chiamati signori e dominatori sui loro sudditi, che essi governano civilmente; ma è proprio di Cristo soltanto essere chiamato Signore e Maestro nel governo spirituale della Chiesa, e tutti gli altri che vi portano un ufficio non devono usurparvi dominio, né essere chiamati signori, ma soltanto ministri, discepoli e servitori. Poiché è ufficio proprio di Cristo comandare e reggere la sua Chiesa universalmente, e ogni Chiesa particolare, per mezzo del suo Spirito e della sua Parola, mediante il ministero degli uomini.

Nondimeno, come i ministri e gli altri dello stato ecclesiastico sono soggetti al magistrato civile, così la persona del magistrato deve essere soggetta alla Chiesa spiritualmente e nel governo ecclesiastico. E l'esercizio di entrambe queste giurisdizioni non può ordinariamente stare in una sola persona.

La potestà civile si chiama la potestà della spada, e l'altra la potestà delle chiavi.

La potestà civile deve comandare a quella spirituale di esercitare e di fare il suo ufficio secondo la Parola di Dio; i reggitori spirituali devono richiedere al magistrato cristiano che amministri la giustizia, punisca il vizio e mantenga la libertà e la quiete della Chiesa entro i suoi confini.

Il magistrato comanda le cose esteriori per la pace e la quiete esteriore fra i sudditi; il ministro tratta le cose esteriori soltanto per motivo di coscienza.

Il magistrato tratta soltanto le cose esteriori e le azioni compiute davanti agli uomini; ma il reggitore spirituale giudica sia gli affetti interiori sia le azioni esteriori, rispetto alla coscienza, secondo la Parola di Dio.

Il magistrato civile richiede e ottiene l'obbedienza con la spada e con altri mezzi esteriori, ma il ministero con la spada spirituale e con mezzi spirituali.

Il magistrato non deve né predicare, né amministrare i sacramenti, né eseguire le censure della Chiesa, né tanto meno prescrivere alcuna regola sul modo in cui ciò si debba fare, ma comandare ai ministri di osservare la regola comandata nella Parola, e punire i trasgressori con mezzi civili. I ministri non esercitano la giurisdizione civile, ma insegnano al magistrato come essa debba essere esercitata secondo la Parola.

Il magistrato deve assistere, mantenere e fortificare la giurisdizione della Chiesa. I ministri devono assistere i loro principi in tutte le cose conformi alla Parola, purché non trascurino il proprio carico immischiandosi negli affari civili.

Infine, come i ministri sono soggetti al giudizio e alla punizione del magistrato nelle cose esteriori, se commettono offesa, così i magistrati devono sottomettersi alla disciplina della Chiesa, se trasgrediscono in materia di coscienza e di religione.