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XII - Alcuni capi speciali di riforma che chiediamo

XII - Alcuni capi speciali di riforma che chiediamo

Il Secondo Libro di Disciplina della Chiesa di Scozia (1578), testo completo: il primo trattato del governo presbiteriano, con PDF gratuito

Tutto ciò che si è detto degli uffici della Chiesa, della potestà separata degli ufficiali, anche della loro potestà congiunta, e infine del patrimonio della Chiesa, noi lo intendiamo come la retta riforma che Dio richiede dalle nostre mani, affinché la Chiesa sia ordinata secondo essa, come secondo quell'ordine che è il più conforme alla Parola.

Ma poiché si dovrebbe toccare qualcosa in particolare riguardo allo stato del paese, e a ciò che principalmente cerchiamo sia riformato in esso, li abbiamo raccolti nei capi seguenti.

Poiché tutto il paese è diviso in province, e queste province sono a loro volta divise in parrocchie, sia nelle campagne sia nelle città, in ogni parrocchia e congregazione di ragionevole grandezza si dovrebbero collocare uno o più pastori per pascere il gregge; e nessun pastore o ministro deve mai essere gravato del carico particolare di più di una sola Chiesa o gregge.

E poiché si riterrà difficile trovare pastori o ministri per tutte le Chiese parrocchiali del regno, sia nelle campagne sia nelle città, pensiamo che, con il parere di coloro ai quali la Chiesa e il principe potranno dare mandato, le parrocchie di campagna o i piccoli villaggi possano essere uniti, in alcuni luoghi, a due, a tre o più insieme; e che le Chiese principali e più comode rimangano e siano sufficientemente riparate, e vi siano collocati ministri idonei; e che le altre Chiese, che non si trovino necessarie, possano essere lasciate andare in rovina, conservandosi sempre i loro cimiteri come luoghi di sepoltura; e in alcuni luoghi, dove il bisogno lo richiede, una parrocchia in cui la congregazione è troppo grande per una sola Chiesa possa essere divisa in due o più.

Si dovrebbero stabilire dottori nelle università, nei collegi e in altri luoghi dove sia necessario, e provvederli a sufficienza, per aprire il significato delle Scritture, avere il carico delle scuole e insegnare i rudimenti della religione.

Quanto agli anziani, ve ne dovrebbero essere alcuni come censori dei costumi del popolo, uno o più in ogni congregazione; ma non un'assemblea di anziani in ogni Chiesa particolare, bensì soltanto nelle città e nei luoghi insigni, dove si possa avere a tal fine il concorso di uomini di giudizio e di capacità, e dove gli anziani delle Chiese particolari all'intorno possano radunarsi insieme e avere un collegio degli anziani e un luogo di assemblea comuni fra loro, per trattare di tutte le cose che concernono le congregazioni di cui hanno la sorveglianza.

E come vi devono essere uomini incaricati di unire e dividere le parrocchie, secondo che la necessità e la convenienza richiedono, così si dovrebbero stabilire dalla Chiesa generale, con l'assenso del principe, uomini tali che temano Dio e conoscano lo stato dei paesi, che siano capaci di nominare e designare i luoghi dove i collegi particolari degli anziani dovrebbero radunarsi, tenendo conto delle diocesi, come erano divise anticamente, e dello stato dei paesi e delle province del regno.

Parimenti, riguardo alle assemblee provinciali e sinodali, sarebbe facile considerare quante e in quali luoghi dovrebbero tenersi, e quanto spesso dovrebbero radunarsi; ciò deve essere rimesso alla libertà della Chiesa generale e all'ordine che essa vi stabilirà.

Le assemblee nazionali di questo paese, chiamate comunemente le Assemblee generali, devono essere sempre conservate nella loro propria libertà e avere il loro proprio luogo.

Con potestà alla Chiesa di fissare per esse i tempi e i luoghi convenienti; e che tutti gli uomini, sia magistrati sia inferiori, siano soggetti al loro giudizio nelle cause ecclesiastiche, senza alcun reclamo o appello ad alcun giudice, civile o ecclesiastico, entro il regno.

La libertà dell'elezione delle persone chiamate alle funzioni ecclesiastiche, osservata senza interruzione fintanto che la Chiesa non fu corrotta dall'Anticristo, desideriamo che sia ristabilita e conservata entro questo regno.

Sicché nessuno sia intruso in alcuna congregazione, né dal principe né da alcuna persona inferiore, senza legittima elezione e l'assenso del popolo sul quale la persona è collocata, come la pratica della Chiesa apostolica e primitiva e il buon ordine richiedono.

E poiché quest'ordine, che la Parola di Dio richiede, non può stare insieme con i patronati e la presentazione ai benefici usati nella Chiesa del papa, desideriamo che tutti coloro che temono veramente Dio considerino seriamente che i nomi di patronati e di benefici, insieme con il loro effetto, sono derivati soltanto dal papa e dalla corruzione del diritto canonico, in quanto per essi qualche persona era intrusa o collocata su Chiese aventi Curam animarum.

E poiché quel modo di procedere non ha alcun fondamento nella Parola di Dio, ma è contrario ad essa e alla detta libertà di elezione, essi non devono ora aver luogo in questa luce della Riforma. E perciò, chiunque vuole abbracciare la Parola di Dio e desidera che il regno del suo Figlio Cristo Gesù progredisca, abbraccerà e riceverà anche quell'ordinamento e quell'ordine che la Parola di Dio e il retto stato della sua Chiesa richiedono; altrimenti invano hanno professato la medesima.

Nondimeno, quanto agli altri patronati di benefici che non hanno curam animarum, come dicono, quali sono le cappellanie e le prebende fondate su terre temporali, le rendite annue e cose simili, possono essere riservati agli antichi patroni, perché ne dispongano, quando siano vacanti, in favore di studenti e borsisti, come è richiesto da atto del Parlamento.

Quanto alle rendite della Chiesa in generale, desideriamo che fra noi sia ammesso e mantenuto quell'ordine che possa stare con la sincerità della Parola di Dio e con la pratica della purezza della Chiesa di Cristo.

Cioè, come si è detto prima, che tutta la rendita e il patrimonio della Chiesa, eccettuati i piccoli patronati sopra menzionati, possano essere divisi in quattro porzioni: una da assegnarsi al pastore per il suo mantenimento e la sua ospitalità; un'altra agli anziani, ai diaconi e agli altri ufficiali della Chiesa, come i segretari delle assemblee, i precentori dei Salmi, i sagrestani e i custodi della chiesa, in quanto è necessario, unendo con essi anche i dottori e le scuole, per aiutare le antiche fondazioni dove il bisogno lo richiede; la terza porzione da impiegarsi per i membri poveri dei fedeli e per gli ospedali; la quarta per la riparazione delle chiese e per altri carichi straordinari che siano di profitto per la Chiesa, e anche per lo Stato, se il bisogno lo richiede.

Desideriamo perciò che i beni ecclesiastici siano riscossi e distribuiti fedelmente a coloro ai quali appartengono, e ciò per il ministero dei diaconi, al cui ufficio appartengono propriamente la loro raccolta e distribuzione; affinché i poveri ricevano la loro porzione di essi, e quelli del ministero vivano senza preoccupazione né affanno; come anche il resto del tesoro della Chiesa possa essere riservato e impiegato ai suoi retti usi.

Se questi diaconi sono eletti con quelle qualità che la Parola di Dio richiede in loro, non vi è da temere che essi abusino del loro ufficio, come fece prima il collettore profano.

Tuttavia, poiché questa vocazione pare a molti pericolosa, siano obbligati, come lo erano anticamente, a un rendiconto annuale ai pastori e al collegio degli anziani; e se la Chiesa e il principe lo ritengono opportuno, si obblighino dei fideiussori per la loro fedeltà, affinché le rendite della Chiesa non siano in alcun modo dilapidate.

E affinché quest'ordine possa aver luogo, si deve provvedere che tutti gli altri che amministrano le rendite della Chiesa, collettori generali o speciali, sia per nomina del principe sia altrimenti, siano privati di ogni ulteriore amministrazione di esse, e lascino che le rendite della Chiesa nei tempi a venire siano amministrate interamente per il ministero dei diaconi e distribuite all'uso sopra menzionato.

E anche affinché le rendite ecclesiastiche possano bastare a quegli usi ai quali devono essere destinate, riteniamo necessario chiedere che tutte le alienazioni, le concessioni in enfiteusi o in affitto delle rendite della Chiesa, sia delle terre sia delle decime, a danno e diminuzione degli antichi censi, siano revocate e annullate, e il patrimonio della Chiesa sia restituito alla sua antica libertà di prima.

E parimenti, che nei tempi a venire le decime non siano date in affitto a nessuno se non ai lavoratori della terra, oppure non siano affatto date in affitto, come fu convenuto e sottoscritto in passato dalla nobiltà.