X - Dell'ufficio del magistrato cristiano nella Chiesa
X - Dell'ufficio del magistrato cristiano nella Chiesa
Il Secondo Libro di Disciplina della Chiesa di Scozia (1578), testo completo: il primo trattato del governo presbiteriano, con PDF gratuito
Sebbene tutti i membri della Chiesa siano tenuti, ciascuno nella sua vocazione e secondo essa, a promuovere il regno di Gesù Cristo, per quanto è in loro potere, tuttavia principalmente i principi cristiani e gli altri magistrati sono tenuti a fare lo stesso.
Poiché essi sono chiamati nella Scrittura nutritori della Chiesa, in quanto da loro essa è, o almeno dovrebbe essere, mantenuta, nutrita, sostenuta e difesa contro tutti coloro che vorrebbero procurarle danno.
Così appartiene all'ufficio del magistrato cristiano assistere e fortificare in ogni riguardo i pii procedimenti della Chiesa; e specialmente badare che lo stato pubblico e il ministero di essa siano mantenuti e sostenuti, come si conviene, secondo la Parola di Dio.
Badare che la Chiesa non sia invasa né danneggiata da falsi dottori e da mercenari, né che i suoi posti siano occupati da cani muti o da ventri pigri.
Assistere e mantenere la disciplina della Chiesa, e punire civilmente coloro che non vogliono obbedire alla censura di essa, senza tuttavia confondere mai l'una giurisdizione con l'altra.
Badare che si faccia provvisione sufficiente per il ministero, per le scuole e per i poveri; e se essi non hanno a sufficienza per attendere ai loro carichi, supplire alla loro indigenza anche con le proprie rendite, se il bisogno lo richiede.
Dare mano tanto a salvare le loro persone dall'ingiuria e dalla violenza aperta, quanto le loro rendite e i loro possedimenti, affinché non ne siano defraudati, derubati né spogliati.
Non permettere che il patrimonio della Chiesa sia applicato a usi profani e illeciti, o sia divorato da ventri pigri e da coloro che non hanno alcuna funzione legittima nella Chiesa, a danno del ministero, delle scuole, dei poveri e degli altri usi pii ai quali esso deve essere impiegato.
Fare leggi e costituzioni conformi alla Parola di Dio per il progresso della Chiesa e del suo ordinamento, senza usurpare alcuna cosa che non appartenga alla spada civile, ma appartenga agli uffici che sono puramente ecclesiastici, come è il ministero della Parola e dei sacramenti, l'uso della disciplina ecclesiastica e la sua esecuzione spirituale, o alcuna parte della potestà delle chiavi spirituali, che il nostro Maestro diede agli apostoli e ai loro veri successori.
E sebbene i re e i principi pii talvolta, per loro propria autorità, quando la Chiesa è corrotta e tutte le cose sono fuori d'ordine, collochino ministri e ristabiliscano il vero culto del Signore, sull'esempio di alcuni re pii di Giuda e di diversi imperatori pii, e anche di re nella luce del Nuovo Testamento; tuttavia, dove il ministero della Chiesa è stato una volta legittimamente costituito, e coloro che vi sono collocati fanno fedelmente il loro ufficio, tutti i principi e i magistrati pii devono udire e obbedire alla loro voce, e riverire la maestà del Figlio di Dio che parla in loro.