Atti di approvazione (Scozia, 1647-1649)
Atti di approvazione (Scozia, 1647-1649)
Atti di approvazione (Scozia, 1647-1649) - Capitolo della Confessione di fede di Westminster
Assemblea a EDIMBURGO, 27 agosto 1647. Sessione 23.
Atto di approvazione della CONFESSIONE di FEDE.
ESSENDO una Confessione di Fede per le Chiese di Dio nei tre regni la parte principale di quella uniformità nella religione che, per la Lega e il Patto Solenni, siamo obbligati a procurare; ed essendo stata di conseguenza concordata una Confessione di Fede dall'Assemblea dei Teologi riunita a Westminster, con l'assistenza di commissari della Chiesa di Scozia; la quale Confessione fu inviata dai nostri commissari a Londra ai commissari della Chiesa riuniti a Edimburgo nel gennaio scorso, ed è stata in questa Assemblea due volte letta pubblicamente per intero, esaminata e considerata; essendone state anche stampate copie, affinché potesse essere letta in particolare da tutti i membri di questa Assemblea, ai quali fu fatta frequente e pubblica intimazione di presentare i loro dubbi e obiezioni, se ne avessero: ed essendo detta Confessione, dopo il debito esame, stata trovata dall'Assemblea sommamente conforme alla Parola di Dio, e in nulla contraria alla dottrina, al culto, alla disciplina e al governo ricevuti di questa Chiesa. E, infine, essendo tanto necessario, e tanto bramato, che detta Confessione sia, con tutta la diligenza e la prontezza possibili, approvata e stabilita in entrambi i regni, come parte principale della perseguita uniformità nella religione, e come mezzo speciale per reprimere più efficacemente i molti e pericolosi errori ed eresie di questi tempi; l'Assemblea Generale perciò, dopo matura deliberazione, acconsente a detta Confessione e la approva quanto alla verità della materia (giudicandola sommamente ortodossa e fondata sulla Parola di Dio); e anche, quanto al punto dell'uniformità, concordando per parte nostra che sia una Confessione di Fede comune per i tre regni. L'Assemblea benedice pure il Signore, e riconosce con gratitudine la sua grande misericordia, per il fatto che una Confessione di Fede così eccellente sia stata preparata, e fin qui concordata in entrambi i regni; il che consideriamo un grande rafforzamento della vera religione riformata contro i suoi comuni nemici. Ma, affinché la nostra intenzione e il nostro intendimento non siano fraintesi in alcuni particolari, con il presente si dichiara e si dispone espressamente: Che il non menzionare in questa Confessione le diverse specie di ufficiali e di assemblee ecclesiastiche non recherà alcun pregiudizio alla verità di Cristo in questi particolari, che deve essere espressa pienamente nel Direttorio del Governo. Si dichiara inoltre: Che l'Assemblea intende alcune parti del secondo articolo del trentunesimo capitolo soltanto delle chiese non assestate, o non costituite quanto al governo: e che, sebbene in tali chiese un sinodo di ministri e di altre persone idonee possa essere convocato per autorità e nomina del magistrato, senza alcun'altra convocazione, per consultarsi e consigliarsi con essi intorno alle materie di religione; e sebbene, parimenti, i ministri di Cristo, senza delega delle loro chiese, possano, da sé stessi e in virtù del loro ufficio, riunirsi sinodalmente in tali chiese non ancora costituite, tuttavia né l'una né l'altra di queste cose deve farsi nelle chiese costituite e assestate; essendo sempre libero il magistrato di consigliarsi con sinodi di ministri e di anziani governanti che si riuniscano per delega delle loro chiese, sia ordinariamente, sia, essendo indetti per sua autorità, occasionalmente e pro re nata: essendo anche libero riunirsi sinodalmente, tanto pro re nata quanto nei tempi ordinari, per delega delle chiese, in virtù del potere intrinseco ricevuto da Cristo, tutte le volte che sia necessario per il bene della Chiesa riunirsi così, nel caso che il magistrato, a detrimento della Chiesa, trattenga o neghi il suo consenso; essendogli prima stata rappresentata, per umile supplica, la necessità delle assemblee occasionali.
A. KER.
CARLO I. Parl. 2. Sessione 2. Legge 16.
Atto concernente i CATECHISMI, la CONFESSIONE di FEDE, e la loro ratifica.
A EDIMBURGO, 7 febbraio 1649.
GLI Stati del Parlamento, ora presentemente riuniti in questa seconda Sessione del secondo Parlamento triennale, in virtù di un Atto del Comitato degli Stati, che aveva potere e autorità dall'ultimo Parlamento per convocare il Parlamento, avendo seriamente considerato i Catechismi, cioè il Maggiore e il Minore, con la Confessione di Fede, insieme a tre Atti di Approvazione degli stessi da parte dei commissari dell'Assemblea Generale, presentati loro dai commissari di detta Assemblea Generale, ratificano e approvano detti Catechismi, Confessione di Fede e Atti di Approvazione degli stessi, così come sono stati presentati; e ordinano che siano registrati, pubblicati e messi in pratica.